Dicembre non è soltanto il mese in cui a Bologna “torna il sole dopo mesi”, come dice il grande Cesare (Cremonini). È anche il protagonista di una telefonata alquanto insolita.
Una tale mi chiama allarmata. Un suo carissimo amico, S., ha ricevuto una mail via PEC (posta elettronica certificata). Fin qui nulla di strano.
Ma chi è S.? E’ il cantante di una band molto in voga nel napoletano, che per comodità chiameremo “XYZ”. Come buona parte degli artisti che conosco, dunque, presumo non abbia molta dimestichezza con le PEC. Già lo immagino cliccare con cura sul messaggio, come un artificiere al Tribunale di Palermo prima del maxiprocesso. Il peggio avviene, però, una volta aperta l’e-mail.
Infatti, a scrivere era il front-man di una band musicale “rivale” che per comodità chiameremo “XYWZ”, il quale sosteneva che S. avesse copiato il nome del suo gruppo. Dunque, “diffidava formalmente” S. dall’utilizzare ancora quel nome e lo invitava a mutarlo al più presto.
Direi che, per quanto ci interessa, possiamo fermarci qui. Non con l’articolo, ma con lo spunto fornito dalla telefonata.
Marchi…amo il territorio

La premessa deve essere in “legalese”, ma sarò breve, prometto.
Per alcuni, “XYZ” (così come “XYWZ”) può considerarsi un marchio, alla stregua di Ferrari, Polaroid, etc. Per altri, invece, può essere definito come “pseudonimo”, alla stregua di Mina o Raffaella Carrà. Spiegare il come ed il perché della distinzione sarebbe letale per la sintesi di questo pezzo. Basterà dire che le conseguenze sono rilevanti, in quanto cambia la legge da invocare nel caso di lite. Comunque sia, parliamo di un “quid” tutelabile in sede giudiziaria.
Proviamo ad esemplificare, operativamente, le verifiche che S. dovrà svolgere prima di rispondere alla band XYWZ.
Chi tardi arriva…
… potrebbe alloggiare male, ma non è detto. Come sempre capita nel cosmo del diritto processuale, infatti, non importa ciò che è vero, ma ciò che possiamo dimostrare come vero.
Dunque, S. dovrà verificare se è nata prima la sua band o la band antagonista. E non dovrà tornare con la memoria a quella notte in cui lui ed i suoi 3 amici al bar partorirono il nome del gruppo alla sesta birra (conoscendo, infatti, il nome reale della band, penso che sei birre siano state davvero il minimo indispensabile). Dovrà pensare, più o meno seguendo la logica affrontata nella scorsa puntata della nostra rubrica, a quando ha “pubblicato” per la prima volta qualcosa con quel nome. Se poi aderissimo alla teoria secondo cui “XYZ” è un marchio, determinare quando è avvenuto “il parto birraio” è fondamentale: potremmo godere, infatti, di un istituto chiamato “preuso”, ossia la condizione goduta da chi ha per primo messo al mondo ed usato un determinato marchio, condizione che – se adeguatamente dimostrata – supera anche eventuali registrazioni del marchio. Per tornare a S., potranno verificarsi alcuni scenari che possiamo esemplificare come segue:
a) S. dimostra che ha pubblicato, il 2 maggio 2012, il primo videoclip della sua band. Visto che l’avversario non riesce a dimostrare un “preuso” o una registrazione anteriore, S. la vince;
b) S. dimostra sempre di aver pubblicato, il 2 maggio 2012, il primo videoclip su Youtube, ma l’antagonista riesce a dimostrare di essersi esibito al concertone del I maggio 2012 a Roma, proponendosi al pubblico proprio con il nome XYWZ. S. si trova in difficoltà, ma non è detto che sia tutto perduto…..;
c) S. dimostra sempre di aver pubblicato, il 2 maggio 2012, il primo videoclip su Youtube, ma l’avversario oppone la registrazione del nome XYWZ alla Camera di Commercio di Vattelapesca. Anche qui, anche se un po’ evanescente, per S. c’è qualche speranza.
Infatti, il tempismo non è tutto…
Assonanze e dissonanze – i nomi noti

Siamo così certi che XYZ e XYWZ siano nomi “simili”, al punto da aprire lo spazio ad un’accusa di plagio? Beh, tutto è soggettivo (o facciamo finta che sia così)… ma se vogliamo prevenire/evitare un contenzioso risolvendo la contesa col più classico dei gentlemen agreement, dobbiamo provare a ragionare come un giudice, proprio quel giudice dinanzi al quale potrebbe aprirsi un contenzioso per la rivendicazione dell’utilizzo del marchio/pseudonimo. Non è poi così difficile, basta un po’ di buon senso (sperando che sia lo stesso buonsenso del giudice…) ed approfondire un po’ di precedenti giurisprudenziali.
Tornando a noi: pur pensando che sì, vabbe’, tutto sommato i due nomi sono simili, quasi uguali…. Non finisce qui. Vediamo cos’altro dobbiamo suggerire al nostro amico S.
Assonanze e dissonanze – La grafica
Come abbiamo visto per la parte testuale di un marchio/pseudonimo, le linee grafiche di un emblema possono richiamarne un altro e sfruttarne la notorietà. Tutti ricorderanno, al riguardo, una celebre copertina di un album di Jamiroquai, in cui campeggiava uno stemma del tutto simile a quello della Ferrari con una “impercettibile” differenza: al posto del noto cavallino rampante, c’era la stilizzazione di un emblema del cantante (quella specie di totem con le corna che non ho mai capito che cosa rappresenti. Ammetto la mia ignoranza).
Ebbene, in estrema sintesi diciamo che la Ferrari ha avuto… qualcosa da ridire (come testimonia un articolo di qualche tempo fa, ripreso anche dal Corriere).
Proviamo, senza entrare nel dettaglio della vicenda, ad entrare in un battibecco tra Jamiroquai e LCDM (Luca Cordero etc.):
jq: “Un cavallo ed un totem con le corna si distinguono!”
lcdm: “Ok, ma la somiglianza tra marchi può essere dimostrata per le forme, i colori, le parti testuali….”
jq: “Mi stai accusando di concorrenza sleale? Beh, generalmente non si entra in uno store di dischi per acquistare auto e viceversa…”.
lcdm: “Ma se non mettessi il mio stemma sulla copertina del tuo cd, chi ti si filerebbe??”
jq: “Aaaaao, ‘a Monteze’ (ndr: immaginiamo un JQ con dei natali a Trastevere), guarda che ho più milioni io che doppiopetti tu, e poi già mi sono comprato ‘na Lamborghini per fare la spesa e n’altra pe’ usci’ la domenica mattina”.
In definitiva possiamo dire che l’immagine di copertina non era un trucco per sfruttare la notorietà della Ferrari, pur di vendere qualche disco in più, ma soltanto un “atto d’ammirazione” per le fuoriserie italiane. Ma attenzione, non tutti sono Jamiroquai! Tanto meno S….

Sotto il nome… niente? Ossia, storie e geografie del gruppo
Giacché siamo in tema Ferrari, mi sarà concesso un ulteriore esempio: la Ferrari non sognerebbe mai di accusare di plagio un’altra “Ferrari”, ossia la nota marca di spumanti!
“Ma come! Sono due nomi identici!”. Avete ragione, ma consideriamo due cose:
1. la grafica delle scritte, a ben vedere, sono completamente distinguibili (potete verificare di persona);
2. le categorie merceologiche sono, altresì, diversissime tra loro.
Per tali motivi, probabilmente, non sarà mai sorta alcuna lite tra le due Ferrari. O almeno non ne sono a conoscenza.
Tornando al nostro S., potremo dire in parallelo che un ulteriore approfondimento andrà fatto, per esempio, sul genere di musica prodotto. Se XYZ suona rock duro duro duro e XYWZ musica medievale da camera, potremo presumere che si rivolgeranno ad uditori completamente distinti. Analogamente, se l’ambito territoriale di notorietà di XYZ è confinato a Napoli e provincia e quello di XYWZ alla provincia di Milano, difficilmente si potrà dire che l’una “ruba” platea all’altra!
Il discorso si complica un po’ per le band di calibro nazionale, nonché per alcuni specifici profili pratici, come la registrazione di un nome a dominio su internet (tipo www.xyz.it), ma sento già tuonare la voce del mio Boss “Dieguccio, come siamo messi con questi Promessi Sposi?”.
Concludiamo. Lo schema logico rappresentato potrà essere d’aiuto in molti casi analoghi. A voi decidere se mollare per dedicarvi a cose più divertenti o difendere con le unghie e con i denti le vostre “sei birre”!